Alba, emergenza Coronavirus: l’aggiornamento

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Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 38 di cui 0 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1415.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 5 di cui 0 in terapia intensiva. Le dosi di vaccino somministrate ai residenti dei comuni che fanno parte dell’Asl Cn2 sono 253.885, di cui 133.510 prime dosi, 113.574 seconde dosi e 6.801 terze dosi.

Le dosi di vaccino somministrate ai residenti albesi sono 45.310, di cui 23.368 prime dosi, 20.278 seconde dosi e 1.664 terze dosi.

Certificazioni verdi COVID-19

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde COVID-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

– tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;

– l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;

– sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;

– il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

– partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose

– accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da COVID-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente

– permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici

– spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”

– accedere ai seguenti servizi e attività:

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

• sagre e fiere, convegni e congressi;

• parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• sale da ballo, discoteche, locali assimilati;

• concorsi pubblici.

– per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

• aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;

• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

• funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

per accedere a scuole e università:

• chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

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