Obbligo vaccinale nelle professioni sanitarie, CISL FP invita le pubbliche amministrazioni “a seguire pedissequamente le norme sulla sicurezza”

L’art. 4 del decreto legge 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 1/4 u.s., stabilisce l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

“Il provvedimento – spiega Salvatore Bullara, CISL FP Alessandria Asti – prevede un’articolata serie di passaggi, alla fine dei quali i soggetti suddetti che risultino ancora non vaccinati, sempre che non abbiano una motivazione clinica che li esclude dall’obbligo vaccinale, possono essere destinati a mansioni diverse non a contatto con l’utenza o, nell’impossibilità di tale collocazione, sospesi dal servizio e senza stipendio fino all’assolvimento dell’obbligo (o al completamento del piano di vaccinazione nazionale), comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La norma – prosegue Bullara – dunque distingue chiaramente tra coloro i quali non vogliono vaccinarsi per ragioni personali e coloro i quali invece non possono per motivi di salute (debitamente certificati). “

Mentre per i primi la norma si configura come norma speciale, sulla cui legittimità peraltro non appare ci siano dubbi, occorre rimarcare cosa accade ai secondi, per i quali l’art. 4 al comma 10 stabilisce che “…il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.”, e al successivo comma 11: “Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

In quest’ultimo caso la previsione del d.l. 44 si muove nell’ambito del testo unico sulla sicurezza e non apporta novità sostanziali all’attuale quadro normativo e contrattuale.

Nello specifico – conclude – la CISL FP, con nota circolare in data odierna, ha ricordato alle amministrazioni interessate il sopracitato dettato normativo, invitandole a seguire pedissequamente le norme sulla sicurezza, e diffidandole da avventate ed immotivate iniziative unilaterali con sospensioni dal servizio. La CISL FP rimane a disposizione dei dipendenti che si trovino in condizione di non poter fare il vaccino e necessitino di chiarimenti e tutela sul proprio posto di lavoro.”

Di seguito la lettera inviata da CISL FP alle PP. AA. della Provincia di Asti -> CS su dl 44-2021 e obbligo vaccinale