Macchinari e normativa europea: ecco come inserire la valutazione del rischio nel fascicolo tecnico

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La Direttiva Macchine prevede che determinati strumenti rispondano a degli standard di sicurezza e ciò include in particolar modo macchinari industriali, specie se potenzialmente pericolosi a seguito di uso scorretto.

Per questo motivo vi è una Dichiarazione di Conformità che deve attestare che il prodotto può essere immesso sul mercato della Comunità Europea secondo le leggi vigenti. In più è necessario che ogni macchina disponga di uno speciale fascicolo tecnico, che deve contenere necessariamente alcuni dati, che vanno dai dati identificativi alla descrizione del prodotto.

A questi elementi, si deve aggiungere la valutazione del rischio dei macchinari, un documento da stilare per attestare che, a seguito di specifici controlli, la macchina è sicura.

Al fine di inserire nel cosiddetto Fascicolo Tecnico anche la valutazione del rischio, occorre quindi non solo conoscere le normative relative al tipo di dispositivo ma avere anche ben presenti quali parametri controllare.

La valutazione del rischio

A seconda del tipo di macchinario e di requisiti da controllare rispetto alla sua peculiare natura, possono cambiare i cosiddetti RESS (acronimo di Requisiti Essenziali Sicurezza e Salute). Nel dettaglio, il manuale d’uso deve sempre essere presente e comunicare, in maniera inequivocabile, all’utilizzatore come impiegare correttamente il dispositivo e se sono necessarie competenze specifiche o manutenzioni particolari.

In tal senso, occorre prendere come riferimento le varie norme tecniche UNI EN ISO, laddove UNI sta a indicare l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione che riassume indicazioni prettamente tecniche; EN racchiude le norme dell’organismo di normazione europeo e ISO, infine, si riferisce a standardizzazioni internazionali.

Per quel che riguarda la valutazione del rischio dei macchinari, nello specifico, spesso ci si attiene alla UNI EN ISO 12100:2010 ma naturalmente talvolta i riferimenti possono cambiare, a seconda della tipologia di dispositivo da certificare.

Il Fascicolo Tecnico nel quale includere la valutazione del rischio deve essere conservato per almeno 10 anni. Per assicurarsi di procedere alla stesura del documento senza margini d’errore, infatti, molte realtà preferiscono rivolgersi a esperti in materia di sicurezza di macchine industriali, come per esempio i professionisti di Certificazione CE.

Altre peculiarità del fascicolo tecnico

Oltre ai macchinari prodotti nel nostro Paese, vanno certificati adeguatamente anche quelli provenienti da altri Stati, specie se extraeuropei: in questi casi le normative possono differire e occorre procedere con ulteriori controlli per uniformarle e apporre il marchio CE.

Inoltre, se i macchinari sono inseriti tra specifiche categorie di rischio (incendio, esplosione o simili), può rendersi necessario il controllo da parte di enti notificati esterni. Tali organi rileveranno eventuali carenze palesi, ove l’anomalia che inficerebbe sulla sicurezza è ben visibile e altre occulte, quindi meno immediate da individuare.

Laddove il difetto sia ad esempio dovuto a un errore di fabbricazione o comunque di tipo involontario, va comunque consultato il Fascicolo Tecnico di riferimento e persino modificato se necessario, così come si valuterà, a seconda dei casi specifici, se procedere con sanzioni (anche di tipo penale) o persino col ritiro dal mercato stesso.

L’ente di controllo in Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico MiSE.

Le Direttive di riferimento

La già citata Direttiva Macchine, i macchinari sono soggetti anche al rischio elettrico, la direttiva bassa tensione infatti è compresa nella direttiva macchine. La direttiva bassa tensione si riferisce in particolar modo a quelli elettrici che devono operare entro determinati limiti di tensione (tra i 50 e i 1.000 Volt per ciò che concerne la corrente alternata e tra i 75 e i 1.500 per la continua) per funzionare correttamente e non creare pericolo. Per quanto concerne l’elettricità, occorre anche includere un documento che attesti la compatibilità elettromagnetica, specie se si rischia di creare “conflitti” di questo tipo in un ambiente ove sia presente più di un dispositivo elettronico.

Sempre nell’ambito della sicurezza, poi, in alcuni casi particolari vi sono anche da tenere in considerazione la Direttiva Atex laddove il macchinario sia collocato in una zona a rischio di esplosione e la Direttiva PED per prodotti sottoposti ad alte pressioni.

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