Due importanti novità per i lavoratori dipendenti

Due importanti novità per i lavoratori dipendenti. A spiegarle è Salvatore Bullara, CISP FP Alessandria Asti, che illustra come i due provvedimenti vadano nella direzione di una maggiore tutela delle categorie più esposte al rischio sanitario in epoca di pandemia.

Vediamoli nel dettaglio.
– l’art.15 del d.l. 45 del 19/3/2021, intitolato “misure a sostegno dei lavoratori con fragilità”, tra le misure in materia di lavoro, ha disposto che fino al 30 giugno 2021 le assenze dei lavoratori c.d.
“fragili”, sia pubblici che privati (ovvero coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità’ con connotazione di gravità’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92,
nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge) che non possono svolgere l’attività lavorativa in smart working
vengono equiparate al ricovero ospedaliero, e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto (ossia il periodo massimo di assenza per motivi di salute terminato il quale il datore di
lavoro può licenziare il dipendente).

– La circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021 ha comunicato le nuove modalità di calcolo delle giornate di permesso retribuito ex lege 104 nel caso di lavoratori dipendenti con orario part time
di tipo verticale o misto superiore al 50%. La circolare adegua le modalità di conteggio dei permessi spettanti ai dipendenti a due sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito che in caso di part time superiore al 50% occorra distinguere tra gli istituti prettamente patrimoniali (che si riducono in proporzione alla percentuale di lavoro prestato), e quelli che invece si riconducono a diritti non strettamente patrimoniali, quali appunto i permessi relativi alla tutela dei disabili.
La Cassazione ha riconosciuto che in caso di lavoratori part time in questo caso occorre pur sempre valutare e comparare le esigenze dei datori di lavoro, e ha stabilito che la soglia oltre la
quale il diritto a tali permessi non può essere compresso e i permessi non si devono ridurre deve essere quella del 50%.

“A questo proposito però la precisazione contenuta nella circolare INPS, che tale modalità di calcolo vale solo per i dipendenti del settore privato, appare fuorviante. – commenta Bullara – E’ chiaro infatti che la precisazione si riferisce al fatto che solo per il privato tali permessi sono a carico dell’Ente previdenziale, mentre nelle Pubbliche Amministrazioni l’onere di questi ricade interamente su queste ultime, mentre non v’è dubbio che tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguarsi al dettato delle sentenze di Cassazione e dell’invito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad adeguare le modalità di calcolo dei permessi.
In tal senso sarebbe più stato più opportuno inserire un paragrafo, o almeno un inciso, chiarificatore riferito ai dipendenti pubblici iscritti all’ex INPDAP, così come avvenuto in passato per altre circolari.”