Congedi retribuiti per i genitori con i figli in DAD, come funzionano

La circolare INPS n. 2 del 12 gennaio spiega bene a cosa hanno diritto i genitori che si trovino a dover richiedere un congedo per potere stare a casa con i propri figli in quanto l’attività scolastica in presenza sia sospesa per l’inserimento della propria regione in zona rossa. A ricordare l’esistenza di questa importante possibilità è Salvatore Bullara, in rappresentanza di CISL FP Asti.

Il congedo è previsto dall’art. 22 bis della legge 176/2020; spetta a tutti (e solo a loro) i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici.
Il comma 1 dell’art.22 riguarda il congedo per i genitori di ragazzi che frequentano le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) per le quali è stata sospesa la didattica in presenza in quanto in zona di rischio rossa;  il comma 3, invece, dell’art.22 invece riguarda i genitori di ragazzi disabili ai sensi dell’art.4 della legge 104 per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica della scuola o la chiusura del centro diurno, indipendentemente dal tipo di scuola e di classe frequentata, nonché dal colore della zona di rischio.

Il congedo è retribuito al 50% della retribuzione, calcolata come previsto dal T.U. sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2000) e i giorni retribuiti sono solo quelli lavorativi del periodo che si richiede.

“I periodi del congedo richiedibili a tale titolo partono dal 9 novembre 2020, prima il riferimento normativo era diverso – spiega Bullara – Il congedo riguarda anche i genitori affidatari o collocatari ed è fruibile anche se il genitore non convive con il figlio per cui si richiede il congedo”.

I requisiti imprescindibili perché il genitore richiedente possa fruire del congedo sono:
avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
non lavorare in modalità agile, e anche il coniuge non deve essere in lavoro agile o fruire dello stesso congedo per lo stesso o altro figlio, a meno che non si tratti del caso previsto dal comma 3, ovvero figlio con disabilità, nel qual caso nello stesso giorno è possibile fruire di questo congedo retribuito e contemporaneamente anche dei permessi giornalieri di cui all’art.33 della legge 104, o del congedo parentale o congedo straordinario previsti dal d.lgs 151/2001.

La domanda di congedo può essere presentata tramite:
– il portale web dell’INPS
– il contact center integrato dell’INPS: 803 164 da fisso o 06/164164 da cellulare
– i patronati.