Qualità dell’aria, semaforo arancione ad Asti: scattano le limitazioni antismog

Da questa mattina, martedì 17 novembre, e fino a giovedì compreso, quando ci sarà la nuova valutazione, scatta il semaforo arancione ad Asti e in altri 26 comuni del Piemonte per quanto riguarda la misure antismog.

Alle limitazioni strutturali attive dal 1° ottobre, si aggiungono anche le limitazioni temporanee previste dall’ordinanza sindacale numero 73 del 5 ottobre 2020. Di seguito si riepilogano: la zona della città interessata e le limitazioni strutturali e quelle temporanee che entrano in vigore oggi, martedì 17 novembre, e che saranno valide almeno sino a giovedì quando, con la nuova rilevazione dei livelli di polveri nell’aria, si saprà se cambierà il colore del semaforo oppure se resterà sempre arancione.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, ricompreso fra le seguenti direttrici che resteranno percorribili: via Antica Cittadella, c.so Palestro, Via Ponte Verde, C.so Alessandria (tratto compreso tra C.so Casale e Via P.te Verde), C.so Casale, C.so Volta, Strada al Fortino, Via G. Roreto, V.le Partigiani, P.zza Porta Torino, C.so Don G. Minzoni, P.zza Amendola, C.so G. Matteotti, P.zza G. Marconi, C.so L. Einaudi (tratto verso C.so Savona), P.zza L. da Vinci (lato opposto a Via L. Borgo), Via A. Artom, C.so F. Cavallotti (tratto compreso tra Via Antica Cittadella e Via A. Vigna), Via A. Vigna (tratto compreso tra C.so F. Cavallotti e Via O. Dogliotti), Via O. Dogliotti (tratto
compreso tra Via A. Vigna e P.zza L. da Vinci).
Per tutti i veicoli sarà consentito l’accesso alle seguenti aree di parcheggio, raggiungibili per la via più breve: Park P.zza Campo del Palio, Park ex Way Assauto, Park Area Fabrizio de Andrè (ex Caserma), Park Via Natta (area interna su due piani), Park Tribunale (P.zza G. Pasta/Via G.G. Govone)

1. Limitazioni strutturali
A partire dal 1° ottobre 2020 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:
1.1 divieto di circolazione dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE), nonché di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore
o uguale a EURO 2 (Direttiva 94/12/CE, Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE);
1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 1° gennaio 2021 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4;
1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00 nel solo periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore all’EURO 1 (Direttiva 97/24/EC);
1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non
contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

2.1 Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.
2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;
2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 4, sino all’entrata in vigore del blocco strutturale a partire dal 1°gennaio 2021;
2.1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con
omologazione uguale a EURO 3 ed EURO 4;
2.1.4 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
2.1.5 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
2.1.6 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.1.7 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce; pandimento con scarificazione.
2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Sono previste esenzioni da queste misure, per saper quali veicolo sono esentati clicca qui —->>>> VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

Foto di Gerd Altmann da Pixabay