Da oggi Piemonte in zona rossa, ricordiamo cosa prevede il Dpcm

Ricordiamo le disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020 per il Piemonte, che da oggi è ufficialmente in area rossa, per almeno due settimane.

Il Dpcm 3/11/2020 prevede nuove misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale e disposizioni più restrittive nelle aree come il Piemonte caratterizzate, secondo il Ministero della Salute, da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. La classificazione delle Regioni verrà rivista ogni 15 giorni in base ai dati epidemiologici.

Il Comune di Alba ha predisposto un riepilogo di tutto cosa è consentito e cosa no per le prossime due settimane.

– E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle “zone rosse” e all’interno delle medesime, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (Ecco l’autodichiarazione -> modello_autodichiarazione ottobre_2020 .)

– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nell’allegato 23 ( -> Codici ateco allegato 23) l’elenco delle attività che possono rimanere aperte. Si ricorda che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle sole farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

– Sono sospese non solo le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ma anche tutte le attività svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

– E’ consentito svolgere individualmente attività motoria (ad esempio la camminata) in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

– E’ previsto lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

– E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

– Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

– Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

– I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.