Regione: approvate le modifiche al Riparti Piemonte

A maggioranza, il Consiglio regionale ha approvato le modifiche al Riparti Piemonte, necessarie per adeguare il provvedimento ai rilievi del Governo.

Nella relazione di maggioranza del Ddl 109, svolta da un rappresentante della Lega, si legge che la finalità è “adeguare le legge regionale 13 del 2020 alle censure mosse in sede di verifica di legittimità costituzionale svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in ossequio all’impegno istituzionale sottoscritto dall’Amministrazione regionale a modificare il testo originario, nell’ottica della leale collaborazione tra enti costituzionali”.

Critiche le opposizioni, che hanno contestato – sia nella relazione di minoranza, sia nel corso degli interventi – di aver sollevato già molte delle questioni anche tecniche nel corso dell’approvazione del provvedimento, senza essere ascoltati dalla Giunta. Sono intervenuti rappresentanti del Pd, del M5s, di Luv, mettendo in dubbio anche l’opportunità di altre norme del Riparti Piemonte, ritenute “non inerenti direttamente l’emergenza Coronavirus”. Per la maggioranza è intervenuto il capogruppo della Lega, ricordando l’efficacia complessiva del documento, quando il tessuto economico piemontese necessitava di un aiuto urgente nel corso del lockdown, ha affermato che le correzioni sono state per lo più di carattere tecnico. Le opposizioni hanno anche rilevato criticamente che diverse obiezioni sollevate dal Governo non siano state risolte dalla GIunta, ma è stato deciso di portarle alla Corte Costituzionale.

Permane la sospensione fino al 31 gennaio 2021 della facoltà di presentare istanze per nuovi insediamenti di grande distribuzione, col dichiarato scopo di “contrastare gli effetti dell’emergenza Covid” che ha danneggiato il commercio di vicinato. Il Pd ha presentato un emendamento per abrogare tale sospensione, ricordando che l’articolo in questione è oggetto di impugnativa da parte del governo e si dovrà andare alla Corte Costituzionale per dirimere la questione. L’emendamento è stato respinto dalla maggioranza.

L’assessore ai rapporti con il Consiglio Maurizio Marrone, nel dare parere contrario, ha sottolineato che è curioso constatare come la minoranza voglia tutelare la grande distribuzione, anche a fronte di una sospensione temporanea ed eccezionale, pensata per venire incontro ai piccoli e medi commercianti colpiti dall’emergenza.

Il Pd ha replicato che tali misure di fatto non aiuteranno il piccolo commercio.

Nella gioranta di oggi sono stati respinti diversi altri emendamenti, sia del M5s, sia del Pd, volti a cambiare il testo anche in funzione dei rilievi governativi. Anche nelle dichiarazioni di voto finali, molto critiche le opposizioni sull’intero impianto del provvedimento. Contrari all’impianto del provvedimento, ma anche alla tecnica legislativa utilizzata, sia il Pd, Sia M5s, sia Luv.

Per il capogruppo della Lega, invece, il Riparti Piemonte è stato un ottimo provvedimento che ha aiutato concretamente e rapidamente le aziende in difficoltà. Secondo Fdi è stato il più formidabile provvedimento nei 50 anni della Regione. Anche il capogruppo Fi ha ricordato come in poche settimane si siano distribuiti 60mila bonus ad aziende in difficoltà.

L’assessore ai rapporti con il Consiglio Marrone ha affermato che se le opposizioni contestano il braccio di ferro con il governo, questo invece è da considerarsi un merito. Diverse battaglie sono state condivise anche con regioni di centrosinistra, perché tante misure di semplificazione che oggi si criticano, torneranno utili. E comunque il braccio di ferro non è stato cercato dal Piemonte. Gli operatori privati, ma anche le amministrazioni piemontesi, pure quelle governate da chi è all’opposizione in Regione, beneficiano della semplificazione che è stata votata in quest’aula e che è già in vigore.

Di seguito, si riporta l’elenco delle modifiche tecniche effettuate al Riparti Piemonte con il Ddl 109.

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 12/2020) Interviene nell’ambito della riduzione di capitale sociale richiesta a Finpiemonte SPA e pari a 15 milioni di euro, considerato che la quota di spettanza del socio Regione corrisponde al 99,91% del capitale sociale, provvede a modificare la cifra iscritta in entrata e in spesa nel limite massimo di euro 14.986.500,00, con contestuali modifiche delle scritture contabili di cui all’allegato H, dell’articolo 36 della legge regionale 13/2020.

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 13/2020) Con tale disposizione si provvede a sanare l’errore materiale di cui al comma 2, sostituendo la dicitura titolo 1 (Spese correnti) con la dicitura titolo II (Spese in conto capitale).

Articolo 3: (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 13/2020) La modifica dell’articolo 37 ai commi 2 e 3, è resa necessaria in quanto il riconoscimento di sgravi contributivi attiene alla legislazione previdenziale di competenza statale.

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 13/2020) La modifica dell’articolo 53 della l.r. 13/2020, recepisce le osservazioni sollevate dal MIBACT che richiedevano il richiamo al rispetto delle norme di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 13/2020) L’abrogazione del comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 13/2020 consente che possano, comunque, essere richiesti ai partecipanti alla conferenza di copianificazione e valutazione elaborati e documenti integrativi anche diversi da quelli espressamente previsti nel medesimo articolo 60. La modifica amplia così possibili azioni e relativa documentazione che, anche in un’ottica di più completa ed esaustiva corrispondenza e collaborazione tra tutti i soggetti presenti nella conferenza, garantisca ai soggetti convocati in conferenza la più completa conoscenza di tutti gli atti utili.

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 64 della l.r. 13/2020) La legge urbanistica piemontese che va contestualizzata nel momento storico della sua introduzione (anno 1977), prevede una disciplina specifica di tutela regolamentare nei centri storici, diversa e aggiuntiva rispetto alla disciplina derivante dalla sottoposizione alla tutela del vincolo monumentale o paesaggistico ai sensi delle Parti II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La modificazione all’articolo 64 della legge regionale 13/2020, intende garantire e specificare che la disposizione operi nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente.

Articolo 7 (Modifiche all’articolo 78 della l.r. 13/2020) Le modifiche apportate all’art. 78 della l.r. 13/2020, relativo all’introduzione delle cosiddette “tolleranze esecutive”, hanno lo scopo di risolvere eventuali conflitti di competenza in ordine alla compatibilità della norma in esame con i disposti di cui alla normativa nazionale, integrando quanto contenuto nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 – Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ”Tutela ed uso del suolo”, con l’obiettivo di meglio specificare e distinguere quanto previsto all’articolo 34, comma 2 ter, del dpr 380/2001 in materia di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure progettuali.

Articolo 8 (Abrogazioni alla l.r. 13/2020) La disposizione prevede l’abrogazione degli articoli 23 (Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico – Riparti turismo), 63 (Estensione delle modifiche che non costituiscono variante), 84 (Documento unico di regolarità contributiva) e 85 (Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali) della l.r. 13/2020 in quanto non risultano allineati ai disposti nazionali ponendosi in contrasto con la disciplina statale di principio che costituisce l’oggettivo e legittimo parametro di riferimento. Le norme regionali censurate si inseriscono in ambiti di materia, quali la tutela della concorrenza, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono costituzionalmente riservati alla competenza esclusiva statale.

Articolo 9 (Variazione di bilancio) La disposizione, attraverso una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa, prevede che l’allegato contabile sia conseguente all’articolo 1 e allinea l’iscrizione in entrata e spesa ai commi 1 e 5 modificati dell’articolo 4 bis della legge regionale 12/2020. Articolo 10 (Dichiarazione d’urgenza) La disposizione, anche in relazione agli impegni assunti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a quanto sopra descritto, prevede che il presente provvedimento abbia il carattere di urgenza.