Inail, Mesotelioma non professionale: l’indennizzo una tantum ai malati sale a 10mila euro

I malati non professionali o gli eredi che ne hanno beneficiato tra il 2015 e il 2019 possono richiedere l’integrazione. L’Inail indica modalità e scadenze per presentare la richiesta

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La prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto tale patologia nel periodo 2015-2020, o dei loro eredi, è stata aumentata da 5.600 a 10mila euro e chi ne ha già beneficiato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 può richiedere l’integrazione di 4.400 euro.

Lo chiarisce la circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020, nella quale l’Istituto indica anche modalità e scadenze per presentare l’istanza, tenuto conto che il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni dell’Istituto è stato sospeso dal 23 febbraio fino al primo giugno 2020 dal decreto legge Cura Italia.

La prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto tale patologia nel periodo 2015-2020, o dei loro eredi, è stata aumentata da 5.600 a 10mila euro e chi ne ha già beneficiato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 può richiedere l’integrazione di 4.400 euro. Lo chiarisce la circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020, nella quale l’Istituto indica anche modalità e scadenze per presentare l’istanza, tenuto conto che il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni dell’Istituto è stato sospeso dal 23 febbraio fino al primo giugno 2020 dal decreto legge Cura Italia.

Per ottenere la prestazione occorre rivolgersi alla sede territoriale Inail competente per domicilio, facendo particolare attenzione ai termini per la presentazione della richiesta.

In caso di

– presentazione delle istanze da parte dei malati: il termine è di 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia
– presentazione delle istanze da parte degli eredi: il termine, a pena di decadenza, è di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020). Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.
Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), questi termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

Anche per ottenere l’integrazione, i malati di mesotelioma non professionale, o i loro eredi, che hanno beneficiato della prestazione di 5.600 euro tra il 2015 e il 2019, hanno 120 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, per presentare la richiesta. Lo stesso termine si applica anche alle istanze di integrazione relative a prestazioni ottenute nel periodo successivo al 31 dicembre 2019. Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno ed il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.

Nei casi in cui il termine è stabilito a pena di decadenza la ritardata presentazione della richiesta comporterà la perdita definitiva del diritto a ottenere la prestazione.

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