Cessione del quinto: origini, storia e regole

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Bisogna tornare parecchio indietro nel tempo, fino alla metà dell’Ottocento, per trovare le prime tracce dell’istituto della cessione del quinto.

Una formula destinata a divenire sempre più popolare con il passare degli anni – fino al recente boom – la quale era inizialmente nata per volontà del re Vittorio Emanuele II. L’intenzione del monarca era quella di favorire, attraverso di essa, i dipendenti dello Stato che in questo modo avrebbero potuto avere accesso a una serie di prestiti beneficiando di condizioni agevolate. E’ stato così per molti anni, con una ristretta élite di soggetti che era in grado di usufruire della formula. Fino al 1950, ovvero fino al momento in cui la cessione del quinto è stata estesa a dipendenti e pensionati statali e pubblici: la regolamentazione, inoltre, si è fatta sempre più specifica e articolata.

Una nuova svolta ha poi riguardato questo tipo di finanziamento, al quale hanno avuto accesso infine nel 2004 – con la legge finanziaria – anche lavoratori di imprese private (con la conseguente abolizione del monopolio Inpdap). Fu poi favorita anche la flessibilità relativamente alla durata del prestito, che poteva raggiungere un massimo di 120 mesi complessivamente. Sarà interessante sottolineare che adesso anche i neoassunti hanno la possibilità di fare richiesta per la cessione del quinto, naturalmente il requisito primario è rappresentato dall’avere il contratto di lavoro a tempo indeterminato (un requisito che, comunque, per i dipendenti delle cooperative non è sempre sufficiente). Sfogliando il portale Cessionedelquintofacile.com sarà possibile andare alla scoperta di una serie di guide utili ad approfondire la tematica oltre a conoscere finalità, tipologie e soggetti richiedenti.

Come funziona e quali sono i requisiti necessari

La cifra per la quale si fa richiesta deve essere restituita secondo un piano di rimborso che viene perfezionato nel momento in cui si sottoscrive il contratto. Le rate mensili vengono trattenute dalla busta paga del lavoratore oppure dalla pensione, dal proprio datore di lavoro oppure dal relativo ente pensionistico (come Inps ed Enasarco), per poi essere versate all’istituto che ha autorizzato il prestito. La regola d’oro, che dà il nome all’istituto, riguarda l’importo delle rate stesse: non può in nessun caso superare il quinto cedibile. Nel caso in cui siano presenti i requisiti necessari – che stiamo per scoprire – il lavoratore o il pensionato presenta la richiesta rivolgendosi direttamente a una banca oppure una finanziaria.

I richiedenti possono essere dipendenti pubblici, statali, dipendenti privati e pensionati. Il datore di lavoro – è bene precisarlo – non può rifiutarsi di concedere la cessione del quinto (le cose cambiano per la ‘doppia cessione’), inoltre occorre prestare attenzione alla presenza di determinati requisiti. Per un dipendente pubblico o statale si tratta innanzitutto del contratto a tempo indeterminato, la residenza in Italia, un’età superiore ai 18 anni, una certa anzianità di servizio maturata. Quelli privati devono avere un contratto fisso (oppure a tempo determinato, ma con il rientro nei termini di quest’ultimo), inoltre occorre l’assicurabilità dell’azienda e una certa anzianità di servizio (oltre alla maggiore età). Infine uno sguardo ai requisiti per i pensionati, ovvero la titolarità della pensione, la residenza in Italia e un’età sotto gli 85 anni (al momento della conclusione del piano di rimborso).

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