Prefettura di Asti, referendum costituzionale: tutte le regole della propaganda elettorale

In occasione del referendum costituzionale del 29 marzo prossimo, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare ai Comuni domanda di assegnazione dei relativi spazi entro lunedì 24 febbraio 2020.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere trasmesse ai Comuni, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax. Le Giunte comunali provvederanno successivamente ad assegnare gli spazi a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, inizia la campagna elettorale e a partire da tale giorno sono vietati:

• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno (ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130) possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

In occasione della predetta consultazione, per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che saranno adottati in materia di par condicio dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si ricorda che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 14 marzo 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato (ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28) rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 28 marzo 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.