Reddito di Cittadinanza: ecco come, dove e quando richiederlo

Sono passate poco più di 24 ore dall’apertura ufficiale dei termini per le domande relative all’ottenimento del Reddito di Cittadinanza e sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it si possono trovare tutte le informazioni per capire se si hanno i requisiti per richiederlo.

Cittadinanza

Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

ISEE

Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.

Patrimonio immobiliare

Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

Patrimonio finanziario

Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.

Reddito familiare

Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Si può presentare la domanda per il Reddito online, direttamente sul sito del Reddito di cittadinanza, ma anche ai Caf e presso gli Uffici di Poste Italiane.

Se si vuole presentare la domanda per il Reddito di cittadinanza direttamente online bisogna avere l’Identità Digitale, attivando Spid (Sistema pubblico di Identità Digitale). Per informazioni in merito: www.agid.gov.it.

Qualunque sia il canale scelto per presentare la domanda è sempre necessario l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aggiornato, da richiedere sai Caf oppure online sul sito dell’Inps.

Se si presenta la domanda dal 6 al 31 marzo, una volta accolta, si potrà maturare il contributo già nel mese di aprile.

Per una migliore gestione delle richieste per il Reddito, Poste Italiane ha pubblicato un calendario per i richiedenti che sono invitati a presentare le domande in funzione del proprio cognome, secondo le seguenti modalità.

Ecco il calendario per il mese di marzo: mercoledì 6 marzo (ieri), A-B; giovedì 7 marzo (oggi), C; venerdì 8 marzo (domani), D-F; sabato 9 marzo, G-K; lunedì 11 marzo, L-M; martedì 12 marzo, N-R; mercoledì 13 marzo, S-Z.

Reddito cittadinanza poste

Per velocizzare la procedura conviene, dunque, informarsi preventivamente in Ufficio Postale sul giorno dedicato per presentare la richiesta, in base alla lettera iniziale del cognome, e il giorno dell’appuntamento bisogna portare con se: il modulo, scaricato dal sito e debitamente compilato; il codice fiscale e una fotocopia dello stesso o la tessera sanitaria e la fotocopia della stessa; un documento di identità in corso di validità e una fotocopia dello stesso.

Dopo aver presentato la domanda (online, ai Caf o in Posta) sarà l’Inps a verificare i requisiti necessari. Se la domanda sarà accettata, a fine aprile sarà comunicato (via sms, email o all’indirizzo fisico indicato dal richiedente) quando e dove ritirare la carta del Reddito di Cittadinanza.

Anche dopo il 31 marzo sarà comunque possibile presentare la domanda, per maturare, se accetta, il contributo dal mese successivo alla richiesta.

Ma cosa può e cosa non può fare Poste Italiane? Poste Italiane è uno dei canali per l’acquisizione delle domande per la fruizione del beneficio del Reddito di cittadinanza, e trasmetterà le relative richieste all’Inps tramite flusso telematico; a seguito della verifica da parte di Inps della sussistenza dei requisiti e del conseguente flusso di invio, emetterà le Carte Rdc agli aventi diritto; gestirà le Carte Rdc emesse accreditandone il beneficio secondo le indicazioni dell’Inps e gestendole in fase di post rilascio (e.g. autorizzazione alle spese, blocco, sostituzione Carta per smarrimento,…).

Poste Italiane non entra nel merito della verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti; non è in possesso delle informazioni sullo stato pratica e pertanto non può dare informazioni al cittadino interessato; non può accreditare autonomamente gli importi in assenza dei fondi e del flusso dispositivo; non si occupa della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di legge.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.