L’Avv. Florio in Cassazione: «Siano le Sezioni Unite a pronunciarsi in modo univoco sui rimborsi agli alluvionati del 1994»

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“La questione dei rimborsi agli alluvionati piemontesi del 1994 dev’essere portata alle Sezione Unite della Cassazione al fine di superare le opposte interpretazioni della norma che si sono alternate in questi anni creando sconcerto tra gli interessati e vanificando il concetto di certezza
del diritto”: lo sostiene l’avvocato Luigi Florio che nei giorni scorsi ha discusso a Roma, proprio di nnanzi alla Suprema Corte, il caso di una delle tante aziende alluvionate del sud Piemonte che nei vari gradi di giudizio si sono viste via via riconoscere e disconoscere il diritto alla restituzione del
90% dei tributi e dei contributi versati negli anni 1995-1996-1997.

Com’è noto la legge finanziaria per il 2004 ha riconosciuto alle aziende piemontesi alluvionate del novembre 1994, che non avevano versato tributi e contributi nei tre anni successivi , di sanare le loro posizioni versando entro il 31 luglio 2007 soltanto il 10% del dovuto.

La legge non ha però previsto nulla circa il corrispondente diritto delle aziende alluvionate che avevano fatto integralmente il proprio dovere con lo Stato a vedersi rimborsare il 90% di quanto versato; ci ha pensato la magistratura a interpretare la norma in senso favorevole a queste ultime.

Senonchè mentre fino al 2012 l’orientamento prevalente tra le toghe è stato di riconoscere il diritto al rimborso purchè la relativa domanda fosse presentata entro il termine decennale di prescrizione (decorrente dal 27 dicembre 2003, giorno di entrata i n vigore del la legge finanzi finanziaria 2004), dal 2013
l’orientamento maggioritario è mutato, riconoscendo il diritto al rimborso solo a chi ha presentato la relativa domanda entro il 31 luglio 2007, lo stesso termine previsto dalla legge per sanare le posizioni degli inadempienti.

“Ai giudici della Cassazione – afferma l’avv. Florio – ho ricordato che solo dalla fine del 2007 la stessa Cassazione ha riconosciuto alle aziende in regola con i versamenti il diritto al rimborso del 90% di quanto versato per gli anni 1995-1997; è dunque illogico applicare a queste situazioni il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di rimborso”.

Il legale astigiano ha inoltre evidenziato ai giudici della Cassazione come nei giorni scorsi la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, discostandosi dall’orientamento ora prevalente, abbia riconosciuto il diritto al rimborso a un’azienda che aveva presentato la domanda dopo il 31 luglio 2007, e come la stessa Corte di Cassazione mantenga al proprio interno orientamenti differenti tra la Sezione Tributaria, più incline a recepire le argomentazioni degli alluvionati, e la Sezione Lavoro, più intransigente.

“Per questo ho chiesto che della problematica vengano investite le Sezioni Unite – conclude l’avv.Florio – anche alla luce della contorta decisione della Commissione Europea dell’agosto 2016 in materia e di quanto stabilito dal parlamento italiano con l’ultima legge di Stabilità, la quale, se possibile, ha accresciuto la confusione normativa”.

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