Benefici prima casa, attenzione al comportamento dell’amministrazione finanziaria

L’agevolazione prima casa rimane confermata qualora si riceva un avviso dell’Agenzia delle Entrate privo dei documenti catastali che comprovano la presenza di un immobile “di lusso”.

Di tale avviso la Corte di Cassazione la quale è intervenuta sulla materia emettendo la sentenza n. 11623 lo scorso 11 maggio 2017.

Accogliendo il ricorso di un contribuente, la Suprema Corte ritiene che la caratteristica “di lusso” debba essere comprovata dall’Amministrazione Finanziaria poiché l’art. 7 della Legge n. 212/2000 richiede espressamente che l’Amministrazione nei propri atti indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione. Per tali ragioni, la classificazione di un immobile come “di lusso”, con la conseguente perdita del beneficio fiscale richiede che l’atto di contestazione indichi in maniera intellegibile la motivazione addotta per la perdita del beneficio stesso.

La presenza e, dunque, la conoscenza di tali presupposti è necessaria per consentire al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo avendo la possibilità di formulare, come richiesto dall’art. 18, D.Lgs. n. 546/1992, gli eventuali motivi di doglianza.

I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale è nullo – per difetto di motivazione – l’atto con il quale l’Agenzia revoca le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa ed irroga le sanzioni facendo riferimento a generici controlli senza che questi atti siano riprodotti nell’avviso stesso oppure siano stati già precedentemente noti al contribuente.

 

L’articolo del Dott. Prof. Fabio Sansalvadore
Socio Fondatore di Confabitare – Sede Provinciale di Asti