Via libera alla cedolare secca anche sugli affitti brevi

A partire dal prossimo 1° giugno si potrà applicare la cedolare secca del 21% anche sui redditi derivanti da affitti brevi secondo quanto previsto dalla manovra correttiva contenuta nel D.L. n. 50/2017 che interviene colmando un vuoto normativo.

Gli affitti brevi – cosiddetti contratti di affitto transitorio – sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo i quali presentano una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da locatori, anche per il tramite di intermediatori nel settore immobiliare, rappresentati da persone fisiche che agiscono come soggetti privati al di fuori di qualunque attività d’impresa.

Precisi obblighi di comunicazione sono previsti in capo agli intermediari immobiliari ma non vi sono ancora specifiche indicazioni di natura operativa poiché la norma di legge rinvia a convenzioni – ancora da stipularsi con l’Agenzia delle Entrate – in virtù delle quali saranno fissati specifici obblighi di monitoraggio nei confronti dei soggetti che utilizzano portali di intermediazione online.

In particolare, nell’ultimo caso citato è previsto l’obbligo, in capo all’intermediario stesso, di comunicazione dei dati relativi ai contratti brevi conclusi per mezzo del portale. Nell’ipotesi di omessa, incompleta oppure infedele comunicazione è prevista una sanzione variabile da € 250 a € 2.000 (con una riduzione al 50% qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati).

L’intermediario che interviene in occasione di una locazione breve dovrà agire in qualità di sostituto d’imposta operando una ritenuta del 21%, da versarsi con F24. Tale ritenuta sarà definitiva nell’ipotesi di opzione tramite cedolare secca oppure, nel caso contrario, sarà considerata una ritenuta operata a titolo di acconto.

 

Articoli a cura di Dott. Prof. Fabio Sansalvadore Socio Fondatore di Confabitare – Sede Provinciale di Asti