Il trasferimento di un edificio di interesse storico non è agevolato

L’acquisto di un immobile di interesse storico e/o artistico non rappresenta una condizione sufficiente per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute a chi acquista la prima casa con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali.

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I giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 maggio 2017, n. 11620 hanno confermato tale principio. In particolare, si è respinto il ricorso di un contribuente il quale aveva impugnato l’atto dell’Agenzia delle Entrate con il quale venivano revocate le agevolazioni connesse all’acquisto di un immobile. Si ritiene, infatti, che il contribuente potesse comunque usufruire delle agevolazioni fiscali poiché l’abitazione era classificata fra i beni di interesse storico, artistico ed archeologico, ai sensi della Legge n. 1089/1939. 

Con un atto di autotutela l’Agenzia rinunciava all’imposta di registro riconoscendo, dunque, l’interesse storico ed artistico dell’immobile ma confermava la necessità di versare le imposte ipotecarie e catastali e le correlate sanzioni indipendentemente dalle caratteristiche di lusso dell’immobile stesso.

La Suprema Corte, in conformità ad un principio ormai consolidato, sostiene che “i trasferimenti di immobili di interesse storico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili vincolati […] può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico ed artistico”. La Corte di Cassazione ha, dunque, respinto il ricorso del contribuente condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.

Articoli a cura di Dott. Prof. Fabio Sansalvadore Socio Fondatore di Confabitare – Sede Provinciale di Asti

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