Continua l’emergenza incendi boschivi in Piemonte, Asti tra le province più virtuose

Non si ferma l’emergenza incendi boschivi in Piemonte e prosegue pertanto l’attività coordinata di tutto il sistema costituito da Protezione civile regionale, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Volontari AIB Piemonte, Vigili del fuoco e ditte elicotteristiche private e supportato dai velivoli del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

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Dal 5 novembre, data di inizio dell’emergenza, ad oggi si contano 279 interventi su incendi divampati in tutto il Piemonte. Alle operazioni di estinzione hanno partecipato 2385 volontari del Corpo AIB Piemonte, l’associazione convenzionata con la Regione per tutte le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Asti è, dopo Alessandria (che non ho avuto bisogno di interventi) la provincia piemontese con meno interventi, uno solo con dieci volontari AIB impegnati (dati corpo Volontari AIB Piemonte).

Resta quindi in vigore in tutto il Piemonte lo stato di massima pericolosità, e con esso tutti i divieti e le sanzioni previste dalle normative nazionale e regionale.

Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima collaborazione:
– nel segnalare un incendio al numero 1515 (Corpo Forestale dello Stato) o al numero verde 800807091 (sala operativa regionale presso il Corpo Forestale dello Stato);
– nel prestare particolare attenzione a tutte quelle azioni responsabili di causare incendi boschivi, informandosi su quanto prevede la normativa nazionale e regionale, in materia (l.353/2000 e l.r. 21/2013) ed il decreto legislativo 91/13 art. 182 comma 6bis, secondo cui “nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”

Si ricorda altresì che il reato di incendio boschivo è punito dalla legge: l’art. 423bis del Codice penale recita che “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.

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