Aprire un Bed & Breakfast in condominio? I Consigli di Confabitare Asti

È possibile aprire un Bed & Breakfast in condominio?

Più informazioni su

Secondo la Suprema Corte di Cassazione ed il Tribunale di Verona sì. 

Lo svolgimento dell’attività di B&B non è di per sé incompatibile anche in presenza di una clausola del regolamento di condominio che preveda l’uso esclusivo dell’immobile come privata abitazione.

Il regolamento condominiale, quindi, non potrà più costituire un freno all’apertura di attività di Bed and Breakfast in appartamento, con l’unico limite, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, che il condominio o gli altri condomini non diano prova del fatto che l’esercizio di tale attività comporti conseguenze pregiudizievoli per i loro interessi. Sulla stessa linea, il Tribunale di Verona che stabilisce che l’attività di Bed & Breakfast è compatibile con la destinazione abitativa dell’immobile in cui si svolge.

Il Tribunale ha riconosciuto la possibilità per il proprietario dell’immobile adibito a B&B, di ospitare clienti e farli accedere alle parti comuni del condominio, come giardino e piscina, quindi ciascun condomino, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, sarà libero di affittare una o più camere del proprio appartamento.

Dal punto di vista urbanistico, il Piano Regolatore del Comune di Asti considera le attività di case e appartamenti per vacanze ed esercizi di affittacamere equiparabili ad attività connesse alla destinazione residenziale. In sostanza è lecito ospitare dal punto di vista urbanistico bed and breakfast ed affittacamere in alloggi aventi destinazione d’uso residenziale.

Sotto il profilo fiscale, l’attività di Bed & Breakfast è assoggettata alla normativa IVA qualora sussista un’attività esercitata per professione abituale, sistematica e stabile. Pertanto, il carattere saltuario dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione, peraltro richiamato fortemente nella normativa della regione Piemonte, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A.

Non trattandosi, dunque, di redditi conseguiti nell’esercizio di un’impresa, i proventi devono sicuramente essere inquadrati tra i “redditi diversi” i quali sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione, le quali devono essere opportunamente documentate.

Il titolare, al fine di documentare la riscossione delle somme, deve rilasciare una semplice ricevuta di quietanza redatta in duplice copia. Diversamente, per quanto riguarda gli affittacamere, l’assoggettabilità al regime fiscale è da ricercarsi di volta in volta nel tipo di organizzazione con la quale viene posta in essere l’attività.

Confabitare Asti, come tutte le altre sedi presenti su tutto il territorio nazionale, è a disposizione di chiunque fosse interessato ad avere maggiori chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere una nuova attività che permetta di valorizzare maggiormente la proprietà immobiliare.

Confabitare è un’Associazione nata per la tutela dei diritti dei Proprietari Immobiliari (www.confabitare.it).
La sede di Confabitare Asti è in via Balbo n°16. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero telefonico 0141.178.31.16 oppure mandare una mail al seguente indirizzo: asti@confabitare.it

William Carucci

Più informazioni su