Gioco d’azzardo patologico: obiettivi e azioni del disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale

Il disegno di legge varato oggi dalla Giunta sarà sottoposto all’esame del Consiglio delle Autonomie locali e successivamente del Consiglio regionale per la definitiva approvazione.              

 Gli obiettivi e le azioni sono:
-contrastare sul nostro territorio le dipendenze da gioco patologico (Gap) attraverso il trattamento terapeutico ed il recupero dei soggetti che ne sono affetti ed il supporto delle loro famiglie nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
– prevenire l’insorgere di patologie da Gap attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, strutturate sull’intero territorio piemontese con continuità, tra le quali rientra la estensione del numero verde regionale ad un servizio specifico di primo ascolto, assistenza e consulenza telefonica ;
– sostenere con un supporto amministrativo le Amministrazioni comunali del Piemonte;
– formare i soggetti coinvolti: giocatori, famiglie, gestori delle sale gioco.

Il disegno di legge disciplina, agli articoli 1, 2 e 3, finalità, definizioni e destinatari.

Negli articoli 4,5,6,7 e 9 sono definite le azioni di competenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della legge: Regione, amministrazioni comunali, aziende sanitarie, associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e soggetti di tutela dei consumatori.

L’articolo 8, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, pone dei divieti relativi alla collocazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo e alla pubblicità dei locali che li prevedono.
E’ vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri da:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) luoghi di culto;
c) impianti sportivi;
d) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
e) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
f) istituti di credito e sportelli bancomat;
g) esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati
L’art. 9 disciplina altresì le modalità di apertura ed esercizio dell’attività: le aperture delle sale gioco e le sale scommesse sono assoggettate ai vincoli ed agli obblighi dettati dagli indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Attualmente, tali indirizzi e criteri sono contenuti nel testo coordinato della D.G.R. 85-13268 dell’8..02.2008.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le sanzioni amministrative e le norme transitorie.