Legge sulla cultura, la Giunta regionale approva il nuovo testo unico

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Sono trentacinque le leggi regionali che si intendono abrogare con il disegno di legge approvato questa mattina dalla Giunta regionale e che ora passerà all’esame del Consiglio regionale.
Programmazione pluriennale, cultura intesa come generatrice di un significativo valore economico, ruolo della Regione: questi alcuni dei principali temi della riforma proposta. Frutto di un intenso e articolato confronto che ha trovato la sua forma più compiuta negli Stati generali della cultura del 2016, il disegno di legge, composto da tre titoli e quarantacinque articoli: un testo che rinnova l’approccio dell’ente regionale a partire dai principi generali, che riconoscono la funzione trasversale della cultura come agente di sviluppo economico e sociale. Si ridefinisce quindi il ruolo della cultura, non solo come salvaguardia della tradizione materiale e immateriale, ma come generatrice di un valore economico. Un cambio di paradigma che si accompagna anche a nuovi strumenti di programmazione: il disegno di legge prevede infatti, come cuore della politica regionale in ambito culturale, un Programma triennale della cultura, che definisce obiettivi, priorità strategiche, linee guida di intervento, a cui si affianca la costituzione una coerente programmazione pluriennale delle risorse, all’interno del nuovo Fondo per la cultura. Strumenti, questi, essenziali per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter progettare le proprie attività.

“L’approvazione di questo disegno di legge – sostiene l’assessora Parigi – è un passaggio importantissimo, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti gli operatori e gli stakeholder del territorio. Un nuovo testo che mette finalmente ordine nell’impianto legislativo superando leggi frammentarie e dando una visione di cosa deve essere la cultura in Piemonte. Un approccio che capovolge le modalità applicate fino ad oggi, anche grazie all’istituzione di un Fondo per la cultura regionale con un piano di attività, non annuale ma triennale”.

L’età delle norme regionali in materia di beni e attività culturali è troppo elevata. La legge regionale quadro n. 58, che costituisce ancora oggi il principale punto di riferimento per gli interventi in materia, risale al 1978. Sebbene la genericità delle indicazioni in essa contenute ha consentito in questi anni un ampio margine di manovra per le modalità di intervento, la realtà di oggi impone di aggiornare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali alle condizioni attuali, profondamente diverse a cominciare dall’accresciuto ruolo dell’Unione Europea, ai rapporti con lo Stato, alle funzioni drasticamente ridimensionate delle Province, fino al ruolo di primo piano assunto dalle Fondazioni di origini bancaria.

Un elemento caratterizzante sarà costituito dagli strumenti di partecipazione: il testo prevede infatti la costituzione di uno o più tavoli della cultura come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, che avranno un ruolo essenziale di dialogo e confronto per la definizione della programmazione regionale.

Tra gli elementi di rilievo previsti nel ddlr, si segnalano inoltre:

Un’attenzione particolare allo sviluppo e alla diffusione di sistemi informativi e la condivisione e la pubblicazione di dati e documenti
La promozione della creazione di reti e sistemi, a livello territoriale o di ambito
Alla luce dei cambiamenti e delle trasformazioni del tessuto urbano, è previsto un ruolo di indirizzo e di sostegno da parte della Regione per il recupero e la riconversione di spazio, edifici e locali destinati ad attività culturali
La previsione di misure ad hoc per la mobilità degli artisti sul territorio nazionale e all’estero

Alcuni aspetti operativi, tra cui le modalità per l’accesso ai contributi, sono demandate a specifici regolamenti attuativi che dovranno essere adottati in seguito all’entrata in vigore della legge.

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